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L’obbligo di rimozione delle coperture in cemento amianto (eternit) sussiste nel caso in cui il materiale sia danneggiato e quindi ci sia il rischio di dispersione delle fibre di amianto, dannose per la salute e per l’ambiente. Nel caso di coperture in buone condizioni ove il rischio di dispersione sia limitato o nullo non è necessaria la rimozione, ma resta comunque opportuno valutare l’ipotesi di un eventuale trattamento (incapsulamento o sovracopertura)